14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10591 del 25 ottobre 1993
Testo massima n. 1
Il creditore che, nel giudizio di opposizione a precetto, eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice del luogo di notifica del precetto, sostenendo di avere indicato un diverso luogo di residenza o di avere eletto domicilio in altro luogo e, conseguentemente, invocando il criterio di collegamento previsto dalla prima parte del terzo comma dell’art. 480 c.p.c., ha anche l’onere – in presenza della relativa contestazione da parte del debitore – di provare che nel luogo da lui prescelto con l’atto di precetto vi siano beni da sottoporre a pignoramento, essendo, questa una essenziale condizione per radicare la competenza del giudice nel luogo della residenza indicata o del domicilio eletto.
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Testo massima n. 2
Nell’opposizione a precetto proposta da uno solo dei debitori tenuti in solido al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli non è necessaria la partecipazione al giudizio degli altri debitori, essendo il litisconsorzio necessario di carattere processuale imposto dalla legge [ art. 23, L. 24 dicembre 1969, n. 990 ] solo per il giudizio di accertamento della responsabilità dell’assicurazione e non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, dato che l’obbligazione solidale non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile.
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