Cass. civ. n. 937 del 24 gennaio 2012

Testo massima n. 1


In base al combinato disposto degli artt. 530, ultimo comma, e 525, terzo comma, c.p.c. (nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) applicabile "ratione temporis", in caso di pignoramento di beni, o di deposito di somme da parte del debitore, al fine di evitare il pignoramento, di valore non superiore al limite di euro 5.164,57, stabilito dallo stesso art. 525 c.p.c., la vendita o l'assegnazione, in assenza di creditori intervenienti, possono essere disposti con decreto, senza che venga fissata apposita udienza per l'audizione delle parti, a norma del primo comma del citato art. 530 c.p.c..

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE