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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 687 del 21 gennaio 2000

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 687 del 21 gennaio 2000

Testo massima n. 1

Le opposizioni all’esecuzione che si possono svolgere nell’espropriazione presso terzi sono caratterizzate dall’oggetto, costituito dalla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancanza del titolo esecutivo o del credito e per impignorabilità dei beni. Consegue che gli unici soggetti legittimati a proporre l’opposizione sono il debitore esecutato o il creditore e non il terzo che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 543 c.p.c.

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