Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4190 del 22 febbraio 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4190 del 22 febbraio 2010

Testo massima n. 1

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l’opponente non compaia all’udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, c.p.c., è applicabile l’art. 181, primo comma, c.p.c., e, conseguentemente, il giudice dell’esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell’esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze