Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7575 del 20 aprile 2004

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7575 del 20 aprile 2004

Testo massima n. 1

I provvedimenti del giudice dell’esecuzione, emessi al di fuori di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, con i quali si dichiari la tardività delle contestazioni svolte dal debitore in ordine all’ammontare dei crediti fatti valere esecutivamente dal creditore non solo non hanno contenuto decisorio, ma sono radicalmente nulli, non essendo riconducibili alla tipologia del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che, nel sistema delineato dal codice di rito, deve svolgersi con un procedimento contenzioso e concludersi con un provvedimento che deve presentare i caratteri della sentenza, non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello strutturale, perchè emessa a conclusione di un procedimento introdotto e svoltosi con le forme del processo contenzioso ordinario.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze