Cass. civ. n. 1911 del 16 maggio 1975
Testo massima n. 1
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione il debitore esecutato è litisconsorte necessario in senso sostanziale e processuale. Ne consegue che, se la sentenza che ha deciso la opposizione non è stata impugnata anche nei suoi confronti, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.