Cass. civ. n. 2032 del 31 luglio 1967
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Sottoposto a procedura esecutiva esattoriale un immobile di proprietà comune ed indivisa del debitore di imposta e di altri, il giudice ordinario è privo di giurisdizione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore, anche se intesa a che si provveda, nel frattempo, alla divisione del bene esecutato a norma dell'art. 600 c.p.c.