Cass. civ. n. 15699 del 21 giugno 2013

Testo massima n. 1


In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte ricorrente si sia costituita, in sede di procedimento monitorio, a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza (nella specie, esercenti presso il medesimo studio), deve ritenersi che essa sia rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di opposizione può essere fatta all'uno o all'altro dei procuratori, aventi pieni poteri di rappresentanza processuale, anche ai fini della domiciliazione.

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