Cass. civ. n. 5317 del 12 aprile 2002

Testo massima n. 1


Nel giudizio di cognizione instaurato con opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, ai fini della costituzione di un regolare contraddittorio, assume effettiva e sostanziale rilevanza la notifica dell'atto di opposizione, l'asserito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dedotto dal debitore ingiunto, non rileva sull'accertamento del credito azionato, se non limitatamente alla revoca dell'opposto decreto.

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