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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3716 del 4 maggio 1990

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3716 del 4 maggio 1990

Testo massima n. 1

L’
animus
possidendi, necessario ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non può ritenersi escluso a motivo del promovimento dell’azione costitutiva volta ad ottenere, per il tramite della sentenza ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del bene posseduto, trattandosi della mera utilizzazione di uno strumento processuale nella prospettiva di conferire stabilità sul piano formale alla situazione giuridica rispetto al bene, né per la richiesta avanzata in giudizio, subordinatamente alla domanda principale di acquisto della proprietà per usucapione, di pagamento delle accessioni, trattandosi di istanza preordinata a finalità meramente tuzioristica.

Testo massima n. 2

Perché possa ravvisarsi un atto ricognitivo idoneo ad interrompere l’usucapione ai sensi dell’art.
1104
c.c., è necessario che l’atto, pur non essendo compiuto con l’anzidetta specifica finalità, presenti comunque i requisiti della volontarietà e della consapevolezza dell’esistenza del diritto dell’altra pane. Tali caratteri non sono ravvisabili nella domanda che, in via subordinata a quella di declaratoria di validità dell’atto di acquisto del bene posseduto, sia diretta ad ottenere il trasferimento coattivo della proprietà, per il tramite della sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c.

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