Cass. pen. n. 5590 del 14 maggio 1998

Testo massima n. 1


Il limite massimo del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p., che per la pena dell'ammenda è di lire sei milioni, è inapplicabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali, tanto più se posteriori alla emanazione del codice penale ed alla novella dell'art. 78 c.p., introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

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