Art. 78 – Codice penale – Limiti degli aumenti delle pene principali
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73 , la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19461/2025
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilità di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'esimente in favore dell'imputato che, nuovamente escusso in corso di indagini in ordine agli stessi fatti, aveva ribadito le dichiarazioni mendaci, integranti il delitto di favoreggiamento personale, già rese al momento della prima audizione).
Cass. civ. n. 8872/2025
In tema di reato continuato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, nell'escludere un'aggravante ad effetto speciale, non operi la corrispondente riduzione sanzionatoria, nel caso in cui la pena base per il reato ritenuto più grave sia stata determinata nel minino edittale e siano stati, altresì, operati, con riguardo a ciascun reato satellite, singoli aumenti di pena non computati in primo grado in funzione del rispetto del limite di cui all'art. 78 cod. pen.
Cass. civ. n. 26601/2024
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).
Cass. civ. n. 19784/2024
In tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato. (Fattispecie relativa a condannato per delitti i materia di stupefacenti, la cui richiesta di riabilitazione, accompagnata dalla prova del versamento di € 500 effettuato in favore di un'associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti, era stata rigettata a cagione della ritenuta esiguità della somma, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo rilevando che, in assenza di persone offese e di richieste risarcitorie avanzate da enti esponenziali, il giudice - come, peraltro, espressamente richiestogli dal condannato - avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla somma da ritenersi congrua, così da consentire al condannato l'integrale risarcimento).
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 14961/2024
Il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell'imputato in termini di concorso nel delitto di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 47799/2023
In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992,
Cass. civ. n. 46026/2023
Sussiste il concorso formale fra il delitto di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nel caso in cui la condotta di ausilio valga a consentire al soggetto favorito sia di sottrarsi all'esecuzione di una pena inflitta in via definitiva sia, al contempo, di eludere le indagini per reati non ancora giudicati e di sfuggire alle conseguenti ricerche.
Cass. civ. n. 44882/2023
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniere, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice italiano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'attività svolta e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e alla risoluzione di ogni questione relativa ad eventuali irregolarità. (Fattispecie relativa a "chat" intercorse su piattaforma criptata "Sky.ECC" trasmesse dall'autorità giudiziaria francese a seguito di ordine europeo d'indagine).
Cass. civ. n. 37154/2023
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Cass. civ. n. 33753/2023
È configurabile il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. (Fattispecie di ausilio ad eludere le investigazioni in favore degli aderenti ad un'associazione finalizzata al narcotraffico).
Cass. civ. n. 32574/2023
In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri.
Cass. civ. n. 8082/2023
Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.
Cass. civ. n. 30753/2022
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.
Cass. civ. n. 18757/2022
In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
Cass. civ. n. 13143/2022
La condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore.
Cass. civ. n. 32578/2022
n tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall' art. 384 cod. pen., postulando uno stato di necessità, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo, che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre va esclusa ogni volta che il favoreggiatore, pur potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo, agisca anche in favore di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 42507/2022
Rispondono del delitto di infanticidio determinato da condizioni di abbandono morale e materiale gli affidatari di una minorenne che abbiano omesso di garantire alla stessa qualsiasi forma di assistenza sanitaria nel corso della gravidanza e nel momento iniziale del travaglio, così da cagionare il decesso del feto, intervenuto per sofferenza anossica insorta durante il parto.
Cass. civ. n. 26848/2022
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, detenzione domiciliare), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione, in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva.
Cass. civ. n. 27363/2021
In tema di riabilitazione, nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il computo del termine triennale deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria in quanto quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.
Cass. civ. n. 23241/2021
In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.
Cass. civ. n. 1176/2021
È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cass. civ. n. 28252/2021
L'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.
Cass. civ. n. 12767/2021
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione, da parte dell'indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieri avevano accertato la micidialità, avendo provocato la creazione di un cratere di 11 centimetri).
Cass. civ. n. 47414/2021
E' inammissibile l'istanza di riconoscimento di sentenza penale straniera formulata al fine di ottenere l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. in relazione ad altra sentenza di condanna relativa ad un reato giudicato in Italia, atteso che detta finalità non rientra tra quelle espressamente contemplate dall'art. 12, primo comma, cod. pen.
Cass. civ. n. 30016/2020
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, potendo gli stessi reati concorrere, stante la diversità dei beni giuridici tutelati costituiti, rispettivamente, dalla corretta informativa dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti e dall'incolumità pubblica.
Cass. civ. n. 13985/2020
In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato.
Cass. civ. n. 32386/2019
In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.
Cass. civ. n. 15642/2019
Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, la condotta avente ad oggetto composti chimici, o miscugli di questi, non specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, ma comunque idonei, se tra loro combinati, in determinate condizioni ambientali che possano favorirne l'innesco, di cui il detentore sia consapevole, a cagionare conseguenze devastanti, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna in relazione alla detenzione di sostanze chimiche in confezioni separate, suscettibili, se composte, di formare l'acido picrico, sostanza esplosiva ad alto potenziale, per aver il giudice omesso di accertare la ricorrenza delle condizioni ambientali dalle quali ravvisare la natura esplosiva del materiale).
Cass. civ. n. 47678/2019
In presenza di cumuli parziali di pene detentive per reati commessi in tempi diversi e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, il limite del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti va commisurato autonomamente in riferimento a ciascun cumulo.
Cass. civ. n. 18896/2019
Nel caso di più sentenze esecutive concorrenti, ai fini del rispetto dei limiti fissati dall'art. 78 cod. pen., per stabilire quale sia la pena più grave tra quelle concorrenti bisogna prescindere, nell'ipotesi di reato continuato, dall'aumento di pena per la continuazione e fare riferimento alla sola pena base.
Cass. civ. n. 7668/2019
La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa, anche direttamente dalla Corte di cassazione, a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione, atteso che l'art.178 cod. pen. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, senza che l'art.175, primo comma, cod. pen., introduca alcuna deroga al riguardo.
Cass. civ. n. 18110/2018
Il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), atteso che costituisce attività investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonché quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 28594/2018
In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l'accertamento circa la falsità del contenuto della attestazione non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione stessa. (Fattispecie in cui il direttore dei lavori affidati da un ente pubblico per la messa in sicurezza di una strada aveva falsamente certificato l'avvenuta eliminazione del pericolo senza però aver avuto contezza dei lavori effettivamente eseguiti).
Cass. civ. n. 36449/2018
In tema di importazione di materiale pirotecnico, ai fini dell'esatta qualificazione del fatto nell'alternativa tra il reato contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. e il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 895 del 1967, assume rilievo, tra le condizioni che possono determinare la micidialità dei materiali trasportati, la conformità del confezionamento e delle modalità di stivaggio e trasporto delle merci alla disciplina di sicurezza contenuta nell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
Cass. civ. n. 21498/2018
Nel giudizio di cognizione, ai fini della determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia intervenuta condanna definitiva solo per taluni di essi, tra cui quello più grave, non opera il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. qualora l'aumento, da effettuarsi prima della riduzione conseguente alla scelta del rito, sia di entità tale da non determinare il superamento del limite dei trent'anni di reclusione.
Cass. civ. n. 38381/2017
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la presentazione alla conservatoria dell'Agenzia del Territorio di falsi atti giudiziari di trasferimento delle proprietà di beni immobili, determinando in tal modo il funzionario delegato alla relativa trascrizione nei pubblici registri, ai sensi degli artt. 2657 e ss. cod. civ. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la condotta si riferisse ad un'ipotesi di falsità materiale di cui all'art. 478 cod. pen.).
Cass. civ. n. 4135/2016
In tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta.
Cass. civ. n. 24753/2015
In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.
Cass. civ. n. 24535/2015
Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell'indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all'interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell'individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata).
Cass. civ. n. 15471/2015
Non costituiscono, di per sé, ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima.
Cass. civ. n. 9989/2015
La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione affermativa della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento con riferimento a condotta consistita nell'aver contribuito alla realizzazione di un bunker in favore di un soggetto latitante investito di un ruolo apicale all'interno di un sodalizio di tipo mafioso).
Cass. civ. n. 53593/2014
In tema di favoreggiamento, l'aiuto prestato al favorito per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche dell'autorità può manifestarsi con modi e mezzi diversi, purché oggettivamente idonei al raggiungimento dello scopo, mentre non assume alcun rilievo l'eventuale accertamento che la persona aiutata abbia o meno commesso il fatto, né occorre che l'agente sappia quando e come tale reato sia stato commesso, quale titolo criminoso concreti e quali saranno le relative conseguenze. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fornito ospitalità ad un soggetto di cui gli era nota la condizione di ricercato in un luogo lontano dal centro abitato).
Cass. civ. n. 52118/2014
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilità di difesa.
Cass. civ. n. 45444/2014
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale ovvero un procedimento disciplinare a proprio carico.