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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29923 del 22 agosto 2002

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29923 del 22 agosto 2002

Testo massima n. 1

Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. [ Fattispecie in tema di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito e con riferimento alla quale si è ritenuto che il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell’agente ].

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