Cass. pen. n. 3103 del 15 marzo 1994

Testo massima n. 1


Ogni qualvolta venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività dev'essere fornita da chi lo deduce e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa, nella quale la S.C. ha censurato la pronuncia di merito che aveva ritenuto immotivatamente che la persona offesa, cittadino italiano, fosse venuta a conoscenza dell'opera lesiva della reputazione del coniuge deceduto, prima della pubblicazione in lingua italiana ed aveva altresì stimato che la produzione del documento di acquisto del libro e le altre circostanze di fatto che la stessa parte lesa chiedeva di poter provare possono costituire un espediente per procrastinare il termine di presentazione della querela).

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