Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25770 del 13 giugno 2003

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25770 del 13 giugno 2003

Testo massima n. 1

La rateizzazione della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche della parte, prevista dall’art. 133 c.p., costituisce oggetto di mera facoltà discrezionale del giudice, come tale sottratta alla libera disponibilità delle parti. Pertanto, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la rateizzazione non può mai costituire oggetto di accordo negoziale, di guisa che la relativa clausola deve essere considerata tamquam non esset dal giudice che, pertanto, deve disattenderla ovvero, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può anche stabilire un numero di rate diverso da quello indicato dalle parti, senza per questo violare l’accordo negoziale.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze