Art. 133 ter – Codice penale – Pagamento rateale della multa o dell’ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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