Cass. pen. n. 3651 del 6 marzo 1997
Testo massima n. 1
In virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie relativa all'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - come introdotto all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399 - ad un reato di usura commesso precedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni).
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