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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4062 del 7 aprile 1994

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4062 del 7 aprile 1994

Testo massima n. 1

Il Servizio sanitario nazionale rientra nel paradigma del servizio pubblico delineato dall’art. 358 c.p. Esso, infatti, persegue un interesse di natura pubblicistica, costituito dalla tutela della salute dei cittadini, è regolato da norme di diritto pubblico, nonché da provvedimenti autoritativi di competenza delle autorità amministrative preposte al settore. La suddetta qualificazione compete anche alle prestazioni sanitarie subordinate al pagamento, da parte degli assistiti, di una quota di partecipazione alla spesa, che non vale a spostare sul piano privatistico l’attività della struttura pubblica. Le relative somme, infatti, non hanno la natura di prezzo, ma quella di un ulteriore contribuzione al costo della singola prestazione medica, avente carattere integrativo rispetto ai contributi posti in via generale a carico dei cittadini. [ Fattispecie in tema di peculato per appropriazione da parte di un addetto al servizio cassa della Usl ].

Testo massima n. 1

La qualificazione giuridica dell’ipotesi attenuata dal fatto di particolare tenuità, di cui all’art. 323 bis c.p., deve essere effettuata sulla base di una valutazione globale del fatto, in tutti i suoi elementi e modalità, con la conseguenza che il dato patrimoniale, ancorché positivamente apprezzato ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, c.p., può non essere sufficiente ad integrare la distinta attenuante in esame, caratterizzata da una più complessa oggettività giuridica.

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