Cass. pen. n. 23810 del 21 giugno 2010
Testo massima n. 1
Il dolo d'impeto (anche se relativo ad uno soltanto dei reati concorrenti) è incompatibile con la continuazione, perché esclude la volizione preventiva e preordinata dell'insieme dei reati.
Il dolo d'impeto (anche se relativo ad uno soltanto dei reati concorrenti) è incompatibile con la continuazione, perché esclude la volizione preventiva e preordinata dell'insieme dei reati.