14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19039 del 26 maggio 2006
Testo massima n. 1
In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, rientrano negli atti di ufficio per ragioni di «sanità» a cui fa riferimento l’art. 328 c.p. esclusivamente quegli atti, con carattere di indifferibilità e doverosità, aventi natura propriamente sanitaria, nonché quelli strettamente funzionali alla realizzazione di questi ultimi. Ne consegue che non rileva ai fini penali l’omessa istituzione da parte del Sindaco di un servizio di trasporto in favore di persone handicappate al fine di consentire loro di frequentare la scuola dell’obbligo, trattandosi di provvedimento non strettamente funzionale all’intervento in materia di sanità.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]