Cass. pen. n. 2288 del 16 novembre 1970
Testo massima n. 1
Per la sussistenza del delitto di autocalunnia non è sufficiente che l'agente sostenga una qualche falsità da cui successivamente possa derivare una sua incriminazione, ma occorre anche che egli, al momento della falsa dichiarazione, si renda conto di accollarsi la responsabilità di un fatto costituente reato.