Cass. pen. n. 4349 del 27 maggio 1986

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia rimasto ingannato, ma è sufficiente che mendacio e reticenza abbiano potenziale idoneità a trarlo in errore, in quanto si tratta di un reato di pericolo che prescinde dal grado di credibilità della falsa deposizione ed è realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione.

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