Cass. pen. n. 5783 del 14 giugno 1985

Testo massima n. 1


Qualora il testimone renda la propria deposizione mendace innanzi a giudici diversi, in successive fasi processuali, risponde di autonomi e distinti reati di falsa testimonianza, unificabili, se ne ricorrano le condizioni di legge, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, codice penale.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE