Cass. pen. n. 5783 del 14 giugno 1985
Testo massima n. 1
Qualora il testimone renda la propria deposizione mendace innanzi a giudici diversi, in successive fasi processuali, risponde di autonomi e distinti reati di falsa testimonianza, unificabili, se ne ricorrano le condizioni di legge, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, codice penale.