Cass. pen. n. 7328 del 22 luglio 1981

Testo massima n. 1


L'elemento oggettivo del reato di favoreggiamento reale è costituito da qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attività criminosa e tale condotta non deve implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo.

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