Cass. pen. n. 7328 del 22 luglio 1981
Testo massima n. 1
L'elemento oggettivo del reato di favoreggiamento reale è costituito da qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attività criminosa e tale condotta non deve implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo.