Cass. pen. n. 566 del 12 marzo 1973

Testo massima n. 1


Per la integrazione del delitto di favoreggiamento reale non è sempre necessario un comportamento attivo potendo l'aiuto concretarsi anche in un comportamento omissivo, oggettivamente o soggettivamente rivolto ad assicurare a taluno il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (Nella specie il colpevole non aveva impedito che il ladro depositasse i proventi di vari furti nel garage-officina da lui gestito).

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