Cass. pen. n. 566 del 12 marzo 1973
Testo massima n. 1
Per la integrazione del delitto di favoreggiamento reale non è sempre necessario un comportamento attivo potendo l'aiuto concretarsi anche in un comportamento omissivo, oggettivamente o soggettivamente rivolto ad assicurare a taluno il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (Nella specie il colpevole non aveva impedito che il ladro depositasse i proventi di vari furti nel garage-officina da lui gestito).