Cass. pen. n. 1686 del 8 febbraio 1990
Testo massima n. 1
I delitti di omicidio colposo e di disastro colposo concorrono fra loro poiché la morte di una o più persone non è considerata dalla legge come elemento costitutivo né come circostanza aggravante del reato di disastro, che costituisce un'autonoma figura criminosa.
Testo massima n. 2
Nel caso di incidente automobilistico, provocato da colpa dei conducenti, con conseguenze particolarmente gravi alle persone e alle cose, ben può ricorrere, col concorso di altre condizioni, l'ipotesi di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 stesso codice. Più specificamente, l'incidente che abbia posto in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto - nella specie autocorriera in servizio pubblico - può inquadrarsi nella previsione dell'art. 432 prima ed ultima parte in relazione all'art. 449 c.p. Né è esclusa la sussistenza del disastro quando siano rimaste vittime del danno soltanto le persone trasportate, poiché la nozione di disastro prescinde dalla qualità dei soggetti passivi del reato e richiede un evento particolarmente grave e complesso che colpisca persone e cose, sia suscettibile di mettere in pericolo e realizzare il danno di un certo numero di persone, indipendentemente dalla loro più o meno intensa esposizione al rischio e di diffondere, altresì, un esteso senso di commozione e di allarme.
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