Cass. pen. n. 34342 del 26 settembre 2005

Testo massima n. 1


L'attenuante del ravvedimento attivo (art. 62 n. 6 c.p.) non può essere applicata in riferimento al delitto di omicidio, perché essa implica che le condotte riparatorie siano efficaci, e quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, ed invece la commissione dell'indicato delitto determina l'irreversibile distruzione del bene giuridico protetto.

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