Cass. pen. n. 17637 del 10 maggio 2005

Testo massima n. 1


Le distinte ed autonome circostanze attenuanti di natura soggettiva previste dall'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) attribuiscono rilievo alla condotta dell'autore del reato successivamente alla consumazione dello stesso al fine di ripararne le conseguenze: nella prima il danno è inteso in senso civilistico come lesione patrimoniale o non patrimoniale, ma economicamente risarcibile (art. 185 cpv. c.p.; art. 2059 c.c.); nella seconda, invece, esso è considerato — unitamente al pericolo di danno — nel suo significato penalistico, ossia quale lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice.

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