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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3510 del 6 aprile 1996

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3510 del 6 aprile 1996

Testo massima n. 1

In tema di alterazione dello stato dei luoghi senza autorizzazione paesaggistica, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. non è applicabile quando l’elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato avvengano a notevole distanza di tempo dal momento di realizzazione dell’illecito [ nella specie quasi due anni ] e siano conseguenza di un ordine impartito dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo, poiché manca in tal caso sia l’efficacia che la spontaneità dell’intervento. [ La S.C. ha ritenuto che correttamente la corte di merito aveva escluso l’applicabilità dell’attenuante, poiché il ripristino era avvenuto a seguito del comando autoritativo, pur se seguito alla presentazione di progetti dell’interessato ].

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