Corte costituzionale n. 274 del 31 maggio 1990

Testo massima n. 1


È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 684 c.p.p. 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della esecuzione della pena, a norma dell'art. 147, primo comma, n. 1, c.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE