Cass. pen. n. 266 del 21 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2 c.p. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ad intervento chirurgico e l'infermità da cui è affetto sia curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione.