Cass. pen. n. 266 del 21 febbraio 1996

Testo massima n. 1


Non può farsi luogo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2 c.p. quando il condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ad intervento chirurgico e l'infermità da cui è affetto sia curata con terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di detenzione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE