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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12862 del 11 novembre 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12862 del 11 novembre 1999

Testo massima n. 1

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, primo comma, ultima parte, c.p. «in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge» implica l’esistenza di uno stato di custodia cautelare e un’ordinanza di sospensione dei termini di durata di detta custodia appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p., e non già l’astratta ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall’art. 304, primo comma, c.p.p., che pure prevede ipotesi di sospensione obbligatoria: il menzionato primo comma dell’art. 159 c.p. è norma che fa eccezione alla regola generale riguardante il decorso della prescrizione e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica in danno dell’imputato, tale risultando, nella sostanza, quella che vede l’art. 159, primo comma, ultima parte, c.p.p. fare riferimento non al complesso procedimento di cui all’art. 304, primo comma, che prevede un’ordinanza appellabile al tribunale del riesame, ma soltanto alla parte dell’art. 304, primo comma, c.p.p., che indica il presupposto per la sospensione.

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