14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7093 del 16 giugno 1994
Testo massima n. 1
La sospensione disposta dall’art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 [ sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria ], convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 riguarda anche i procedimenti penali per reati tributari. Siffatta conclusione è sorretta dall’interpretazione logico-sistematica della norma; come, infatti, una riapertura dei termini, per effettuare gli adempimenti di legge, disposta al momento della loro scadenza, comporterebbe implicitamente, se non decretata espressamente, la sospensione dell’inizio del corso della prescrizione penale [ non potendosi ritenere ancora realizzato il reato omissivo ], allo stesso modo la riapertura dei termini intervenuta durante la decorrenza del termine prescrizionale deve comportare, postulandola logicamente, la medesima sospensione della prescrizione per il periodo in cui il contribuente è ammesso a regolarizzare la propria posizione nei riguardi del fisco. [ Fattispecie in tema di omesso versamento all’erario di ritenute operate a titolo di acconto o di imposta ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]