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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3517 del 24 novembre 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3517 del 24 novembre 1995

Testo massima n. 1

In tema di cosiddetto condono edilizio, la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell’art. 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, sussistendo i presupposti di legge deve ritenersi operante ipso iure, anche in assenza di un formale provvedimento del giudice. [ Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che i reati ascritti all’imputato non erano prescritti, poiché al termine massimo di prescrizione [ 1 luglio 1995 ] dovevano aggiungersi 224 giorni a norma dell’art. 159 c.p. ].

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