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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8050 del 27 febbraio 2007

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8050 del 27 febbraio 2007

Testo massima n. 1

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può mai risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; tuttavia, tale pregiudizio non può ritenersi costituito dall’impossibilità di riservare il beneficio per l’ipotesi di future eventuali condanne più gravi. [ Affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato avverso la concessione — non richiesta — da parte del giudice di merito della sospensione condizionale della pena ].

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