Cass. pen. n. 4954 del 21 aprile 2000

Testo massima n. 1


Il giudice ha il potere discrezionale di concedere anche d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione della rilevanza dell'entità della pena pecuniaria al fine di una possibile esclusione in concreto, ancorché l'ammontare sia particolarmente modesto, è concepibile solo con riferimento alla operatività della finalità preventiva dell'istituto.

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