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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3619 del 9 aprile 1993

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3619 del 9 aprile 1993

Testo massima n. 1

Il presupposto per l’applicabilità della sospensione condizionale della pena è che la pena inflitta debba essere ancora, in tutto o in parte, espiata. In mancanza di detto presupposto, quindi [ come si verifica quando la pena inflitta sia già stata espiata in prevenzione ], la concessione del beneficio va considerata illegittima e, pertanto, eliminata, ove sul punto vi sia stata impugnazione dell’imputato, avendo egli un interesse giuridicamente apprezzabile a tale eliminazione.

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