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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2985 del 17 marzo 1992

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2985 del 17 marzo 1992

Testo massima n. 1

Non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattandosi di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri. La scelta di concedere l’uno o l’altro beneficio, avendo come presupposto l’apprezzamento di elementi di fatto, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, è incensurabile in sede di legittimità.

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