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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11104 del 7 marzo 2014

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11104 del 7 marzo 2014

Testo massima n. 1

La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall’imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. [ Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ].

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