Cass. pen. n. 9796 del 13 ottobre 1992

Testo massima n. 1


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 c.p. sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento che si verificherebbe tra chi, essendo stato condannato con una sola sentenza per più reati potrebbe ottenere la reiterazione del beneficio e chi, essendo stato condannato con più di una sentenza a modeste pene detentive, verrebbe escluso dalla reiterazione del beneficio, in quanto la legge consente — ricorrendo i presupposti per il riconoscimento della continuazione — a chiunque ne abbia interesse la concreta facoltà di attivarsi per ottenere l'unificazione dei reati in tempi utili e perfino in fase esecutiva, sì che l'eventuale difformità di trattamento non deriverebbe da una carenza legislativa ma da una leggerezza del condannato.

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