Cass. pen. n. 2769 del 2 marzo 1990
Testo massima n. 1
In tema di falsità in atti pubblici, l'atto deve considerarsi inesistente quando, trattandosi di organo collegiale, manchi la sottoscrizione quanto meno del Presidente e del segretario.
Testo massima n. 2
Nell'ipotesi in cui vengono rilasciate copie autentiche di originali inesistenti, perché privi delle necessarie sottoscrizioni, il reato configuratosi è quello di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e non quello di cui all'art. 479 c.p.