Cass. pen. n. 256 del 15 febbraio 1971

Testo massima n. 1


Il fotomontaggio rientra nella tutela dell'art. 485 c.p., poiché la nozione di scrittura privata, ai fini penali, è più ampia di quella prevista dall'art. 2702 c.c. ed il successivo art. 2712 dello stesso codice dispone che ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose medesime.

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