Cass. civ. n. 3470 del 21 ottobre 1975

Testo massima n. 1


Ai fini dell'azione possessoria di manutenzione occorre distinguere tra molestia di fatto, che si concretizza in fatti materiali esteriori, per cui il molestante opera direttamente e fisicamente sulla cosa, oggetto dell'altrui possesso, producendo in genere un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con opere e fatti nuovi, e molestia di diritto, che consiste in una dichiarazione di volontà contenuta in un atto giudiziale o stragiudiziale rivolto a contestare l'altrui possesso senza incidere materialmente sulla consistenza del potere di fatto e, quindi, senza alcun mutamento obiettivo e concreto al possesso altrui; in tale seconda ipotesi, il possesso è posto solamente in pericolo e tale pericolo turba il godimento del bene, venendo in tal modo, ad intaccare il possesso.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE