Cass. civ. n. 198 del 22 gennaio 1976
Testo massima n. 1
Il criterio distintivo tra spoglio e molestia non è quantitativo, ma concettuale. La molestia si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo; essa si misura per gradi ed è reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilità. Lo spoglio incide direttamente sulla cosa; esso non presuppone necessariamente la privazione totale del possesso, potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore e che restringa, o riduca, le facoltà inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo l'esercizio del diritto.