Cass. civ. n. 9871 del 22 novembre 1994

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Al fine della configurabilità della molestia possessoria —la quale al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno — con l'atto materiale deve coesistere, anche in caso di molestia provocata da inosservanza delle distanze legali, il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione (art. 2697 c.c.), mentre rappresenta apprezzamento di fatto — riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente — l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo; senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto.

Testo massima n. 2


In tema di distanze legali, al fine di escludere l'applicabilità delle limitazioni previste dall'art. 17 della c.d. «legge ponte» del 6 agosto 1967, n. 765, è necessario che il regolamento edilizio provveda direttamente sulle distanze, in quanto solo in tal caso viene meno l'esigenza dell'indicata norma suppletiva, la cui finalità è d'impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, l'attività costruttiva si svolga senza rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio. Pertanto, qualora il regolamento edilizio sia privo di disposizioni sulle distanze legali, devono applicarsi quelle previste dall'art. 17 della legge citata, non già la disciplina dell'art. 873 c.c.

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