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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34040 del 11 ottobre 2006

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34040 del 11 ottobre 2006

Testo massima n. 1

È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetta l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale – proposta da un condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, c.p., con sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 che all’art. 7 limita la concessione dei benefici penitenziari ai recidivi – considerato che le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, riguardando le modalità esecutive della pena, non hanno natura di norme penali sostanziali e, quindi, non sono ad esse riferibili le previsioni di cui all’art. 2 c.p. e 25 Cost., con la conseguenza che sono, in virtù del principio tempus regit actum immediatamente applicabili.

Testo massima n. 1

Il divieto — stabilito dall’art. 58 quater, comma settimo bis della legge n. 354 del 1975, introdotto dall’art. 7, comma settimo, della legge n. 251 del 2005 — di concessione per più di una volta dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, c.p., deve ritenersi operativo nel caso in cui, con il titolo in esecuzione, le attenuanti generiche siano ritenute equivalenti alla recidiva, posto che con il giudizio di equivalenza la recidiva, ancorché non abbia determinato un aumento della pena inflitta, ha, tuttavia, svolto un effetto parzialmente paralizzante sulle attenuanti generiche, impedendone la funzione piena di alleviamento della pena.

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