Cass. pen. n. 11222 del 24 marzo 2010
Testo massima n. 1
La cosiddetta colpa cosciente (aggravata dalla previsione dell'evento) consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione e prospettazione che esso non si verificherà, e si differenzia pertanto dal dolo eventuale che si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento non direttamente voluto seppure rappresentato, e non soltanto dalla situazione di pericolo posta in essere, con la conseguenza di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell'evento. (Fattispecie in tema di sinistro stradale).