Cass. civ. n. 3123 del 2 ottobre 1975
Testo massima n. 1
Il conduttore di un immobile in edificio condominiale ha la detenzione, non il possesso, dell'immobile medesimo e delle parti comuni dell'edificio; quindi, ove molestato nel godimento di una parte comune dell'edificio, da parte di uno dei condomini che sostenga di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a quell'uso che darebbe luogo alla pretesa molestia, non è legittimato ad esperire l'azione di manutenzione, la quale spetta esclusivamente al locatore.