Cass. pen. n. 8336 del 15 luglio 1998
Testo massima n. 1
L'erronea convinzione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non su un criterio meramente soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti che, seppur non idonei a realizzare quelle condizioni di fatto che farebbero obiettivamente scattare l'esimente, sono tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in una situazione di pericolo.