Cass. pen. n. 185 del 15 gennaio 1990

Testo massima n. 1


Quando la recidiva non esplichi alcuna efficacia sulla determinazione della pena, non difetta di motivazione la sentenza che non precisa i motivi della mancata esclusione, giacchè l'art. 99 c.p., nel testo sostituito dall'art. 9, d.l. 11 aprile 1974, n. 99 conv. in L. 7 giugno 1974, n. 220, dà facoltà al giudice non di escludere la circostanza, che è inerente alla persona del colpevole, ma di non apportare gli aumenti di pena che da essa dovrebbero conseguire.

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